07/12/2022
Il 2022 rientra tra gli anni esclusi dal triennio in cui è necessario ottenere i crediti formativi obbligatori. Così è stato deciso dal Consiglio Nazionale Forense nella delibera n. 513 del 17 dicembre 2021. In questi mesi, il CNF si è espresso diverse volte sulla formazione continua per avvocati e ha ampliato le informazioni che erano state pubblicate a dicembre 2021. Partiamo con ordine e andiamo a vedere cosa ha stabilito la delibera CNF n. 513 del 17 dicembre 2021 in merito ai crediti formativi per avvocati.
Cosa dice la delibera del 17 dicembre 2021
Il Consiglio Nazionale Forense l’anno scorso aveva ufficializzato che l’anno 2022 sarebbe stato incluso nel triennio in cui non è necessario ottenere i crediti formativi obbligatori per l’Albo. La scelta di questa decisione nasce dalla volontà di contrastare la pandemia da Covid-19 e i disagi che anche l’organizzazione della formazione ha subito. Dunque, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, non va inserito nel triennio di ottenimento dei crediti obbligatori. In poche parole, i professionisti non devono seguire l’obbligo di conseguimento dei 60 CF nel triennio e dei 15 annui nel 2022.
La delibera ha introdotto anche alcune novità sulla FAD, ovvero la modalità di formazione a distanza. In principio si poteva effettuare solo il 40% dei crediti totali con modalità di formazione a distanza. Dopo la delibera di dicembre invece, questa percentuale non è più stata ritenuta congrua. Per contenere l’avanzata del Covid infatti, il CNS ha consigliato le modalità ibride composte da una parte online, una parte in presenza e una parte on demand. In alternativa, lezioni totalmente online con lezioni live del docente.
Come recuperare crediti per avvocati
I crediti obbligatori che ogni avvocato deve conseguire sono 60. La delibera dice che sono da conseguirne almeno 15 all’anno (lo dice l’articolo 12 del Regolamento per la formazione continua del CNF. Questi 60 crediti inoltre vanno recuperati in base a una composizione di materie specifiche relative all’ambito professionale.
Gli avvocati possono conseguire i crediti utili per completare la formazione continua in diversi modi. Possono partecipare a convegni, workshop e seminari oppure sono considerate valide anche le partecipazioni a commissioni, gruppi di lavoro o incontri organizzati dal CNF. L’unica discriminante è verificare che l’ente che eroga il master e il corso siano stati autorizzati e quindi siano riconosciuti dal CNF.
In deroga al regolamento che prevedeva trienni formativi con un totale di 60 crediti, nel periodo emergenziale (dal 2020 ad oggi) sono previsti i seguenti crediti:
- nel 2020 = 5 crediti formativi (2 deontologici e tre ordinari)
- nel 2021 = 15 crediti formativi (3 deontologici e 12 ordinari)
- nel 2022 = 15 crediti formativi (3 deontologici e 12 ordinari)
Cosa succede se non recupero i crediti professionali
Se entro la fine del triennio formativo non si raggiunge la quota minima di 60 CF, tutti gli iscritti all’Albo possono incorrere in una sanzione. Il CNF non ha però espressamente indicato l’ammontare della sanzione o se sarà solamente pecuniaria. Quello che è certo è che saranno gli organi disciplinari a valutare ogni situazione in base alla gravità dell’infrazione. Per dimostrare che si è completato un ciclo di formazione, basta fornire una autocertificazione. L’ordine degli avvocati di Treviso per esempio mette a disposizione un’autocertificazione da scaricare.
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Addio password e mail: si entra col riconoscimento biometrico
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(fonte immagine: Yandex.com)