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Processo civile telematico: come funziona?

Il Processo Civile Telematico rappresenta il futuro

Il Processo Civile Telematico rappresenta il futuro della giustizia italiana. Ecco come funziona

24/02/2021

Il processo civile telematico è un atto a risolvere controversie aventi oggetto il diritto privato. Non è altro che la versione digitale da remoto di suddetto processo: nello specifico, si rivolge alla realizzazione telematica di attività solitamente svolte in formato cartaceo ed al deposito telematico degli atti. Attualmente queste attività coinvolgono i seguenti campi:

  • contenzioso civile
  • volontaria giurisdizione
  • processo del lavoro
  • esecuzioni mobiliari
  • esecuzioni immobiliari
  • procedure concorsuali

Il processo civile telematico (PCT), comprende:

  • consultazione del fascicolo processuale on-line
  • attività di comunicazione telematica con gli uffici giudiziari
  • pagamento telematico del contributo unificato

Processo civile telematico: introduzione, sperimentazione ed attivazione

Il processo civile telematico (PCT) ha visto una sua prima introduzione normativa all’interno della Legge 15 Marzo 1997, n. 59, nello specifico all’articolo 15, punto 2: “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.”

Il PCT venne poi introdotto all’interno dell’ordinamento tramite il “Regolamento recante disciplina sull’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”, contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2001, n. 123.

La sperimentazione, dopo due slittamenti nel 2004 e nel 2005, è stata svolta nel 2006. Il PCT è diventato ufficialmente operativo nel 2007 nel Tribunale di Milano, seguito poi a fine 2008 dai Tribunali di Napoli, Padova, Catania, Bari, Bologna, Genova, Lamezia Terme.

Successivamente, dal 2009 in poi si è esteso a tutta la Lombardia, Torino ed alcune città del Veneto. Dal 2014, il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 ha disposto l’obbligo di deposito telematico per alcune tipologie di atti a tutto il territorio nazionale, rendendolo di fatto attivo in tutto il Paese.

Processo civile telematico: le indicazioni della FIIF

La Fondazione per Informatica e l’Innovazione Forense (FIIF) del Consiglio Nazionale Forense ha come obiettivo primario quello di innovare ed aggiornare tecnologicamente l’Avvocatura. Al fine di supportare i Consigli dell’Ordine degli Avvocati nella diffusione ed attuazione del PCT, la FIIF ha trasmesso una serie di indicazioni in continuo aggiornamento. A livello operativo, il PCT deve prevedere:

  • la designazione di un Referente per l’informatica, possibilmente componente del Consiglio o in caso contrario che venga affiancato in sinergia da un Consigliere referente
  • la costituzione di una Commissione Informatica, composta da un gruppo di avvocati di numero non inferiore a tre guidati dal Referente. Il rapporto consigliato è di 1 componente ogni 200 iscritti per i COA con un numero di iscritti inferiore a 1000 e di 1 componente ogni 600/800 per i COA con un numero di iscritti maggiore di 1000

La Commissione Informatica, collaborativamente con il COA, deve:

  • stabilire una modalità informativa per aggiornare gli iscritti in merito alle novità e le problematiche nell’ambito del processo telematico e mettere loro al corrente delle decisioni prese dalla Commissione stessa. Un mezzo utile a tal fine è sicuramente il sito web dell’Ordine
  • fornire una linea da seguire in merito alla creazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di un dispositivo di firma digitale e di un programma che permetta la redazione della busta telematica: le scelte sono varie e possono consistere ad esempio nella libera scelta del fornitore direttamente al singolo avvocato oppure stipulare convenzioni
  • organizzare e calendarizzare un piano di formazione per gli avvocati iscritti, al fine di sensibilizzare l’utilizzo del mezzo informatico e rendere la sua fruizione perfettamente efficace. prevedere una modalità di assistenza diretta agli iscritti

Il Referente, dopo aver costituito la Commissione Informatica, avrà come compito principale quello di richiedere alla Presidenza del Tribunale di convocare un tavolo di confronto al fine di attuare il Processo Telematico mediante quello che verrà poi a costituirsi come un Gruppo di Lavoro “misto”.

Questo gruppo sarà composto da: una parte dei componenti della Commissione Informatica, il magistrato referente per l’informatica, i rappresentanti della cancelleria civile, esecuzioni e fallimenti, i referenti dei Coordinamenti Interdistrettuali Sistemi Informativi Automatizzati (CISIA) e i rappresentanti dei dottori commercialisti e dei CTU.

Il Gruppo di Lavoro invece ha l’obiettivo di sensibilizzare l’utilizzo del mezzo informatico e di promuovere l’analisi e lo studio delle attuali criticità del Processo Telematico al fine di arrivara alla stesura di un Protocollo per la loro risoluzione.

(fonte immagine: Yandex.com)

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